Con il D.L. n.76/2020, convertito con L. n. 120/2020 art. 30-bis, sono state apportate importanti modifiche all'art. 2 del d.P.R. n. 445/2000, ed è stato introdotto l'obblifo anche per i privati di accettare l'autocertificazione (banche, assicurazioni, notai, avvocati, agenzie di servizi ecc.).
Mentre prima le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com'era previsto dall'art. 2 DPR 445/2000, adesso allo stesso articolo è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato. Di conseguenza chiunque potrà richiedere una semplice comunicazione o un accesso telematico ai dati qualora ciò sia richiesto per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini. La richiesta dovrà riportare un esplicito riferimento all'autocertificazione (art. 46 del d.P.R. n. 445/2000) e ai successivi controlli previsti dall'art. 71.
Eseguire controlli significa poter avere sia la conferma del dato sia il dato corretto o integrato qualora quanto riportato dal cittadino si riveli errato o incompleto.
ATTENZIONE PERO': MENTRE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI NON POSSONO NE' RICHIEDERE CERTIFICATI NE' ACCETTARE QUELLI PRODOTTI SPONTANEAMENTE DAL CITTADINO; I PRIVATI NON POSSONO PIU' RICHIEDERE CERTIFICATI AI CITTADINI AVENDO L'OBBLIGO DI ACCETTARNE LE AUTOCERTIFICAZIONI, MA MANTENGONO LA FACOLTA' DI ACCETTARE QUELLI PRODOTTI SPONTANEAMENTE DAL CITTADINO.