Per presentare queste dichiarazioni a Amministrazioni Pubbliche o esercenti di pubblici servizi (aziende municipalizzate, ENEL, TELECOM; HERA ecc) è sufficiente la firma davanti al dipendente addetto a riceverle o, se inviate per posta o via fax, o consegnate da terze persone, deve essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Per presentarle ai privati che le accettano (facoltà non obbligo!) e per presentare alle PA domande di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di terze persone bisogna richiedere l'autentica di firma, vale a dire firmare davanti a un funzionario comunale addetto all'autentica di firma, assolvendo in tal caso i diritti di segreteria previsti e la marca da bollo € 16. Il soggeto privato che riceve la dichiarazione sostitutiva ha il diritto di appurare le dichiarazioni rese e chiederne controllo alla PA competente per il rilascio della relativa certificazione.
Hanno valore definitivo e stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
* Dichiarazione di copia conforme
Non è più necessario andare in Comune per autenticare le copie di documenti a corredo di domande da produrre a enti pubblici o a gestori di pubblico servizio.
Il cittadino può dichiarare che sono conformi all'originale questi documenti:
- copia di documento rilasciato o depositato presso Pubblica Amministrazione
- copia di pubblicazioni, titolo di studio e servizio
- copie di documenti fiscali da conservare in originale dai privati.
NON possono essere oggetto di DSAN:
- dichiarazioni future
- dichiarazioni di impegno/di intenzioni / propositi per il futuro
- accettazioni/rinunce di incarico
- procure
- scritture private
- dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile
per questi atti è sempre necessario rivolgersi a un notaio.