Liste di attesa art.41, c. 6, D. Lgs. n. 33/2013

Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenute ad indicare nel proprio sito i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia  di prestazione erogata. 

Il Comune di Montecreto non eroga prestazioni sanitarie, pertanto la fattispecie non sussiste.

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creato:venerdì 23 agosto 2013
modificato:sabato 29 maggio 2021